Aitech-Assinform ha voluto ribadire che oggi la legislazione italiana permette:
- la possibilità di gestire in modo separato la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche e cartacee
- che i termini temporali per portare in conservazione sostitutiva (e se farlo) i documenti cartacei rilevanti ai fini tributari, in particolare le fatture, sono lasciati alla discrezionalità del contribuente
- solo nei casi di conservazione di documenti cartacei originali unici è richiesto l’intervento del pubblico ufficiale
- il momento in cui il processo di conservazione sostitutiva si considera concluso - e di conseguenza ci si può disfare, senza ulteriori formalità, della carta - non dipende, attualmente, dall’invio all’Agenzia delle Entrate dell’impronta dell’archivio che non è richiesto fintantoché non sarà emanato il provvedimento relativo.
un intervento molto apprezzato da tutti gli operatori de settore e dalle aziende che potranno risparmiare fino al 60% dei costi di gestione della documentzione cartacea.
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