Cos'è la conservazione sostituiva?
è un processo informatico che attraverso l'impiego della firma digitale e della marcatura temporale permette di archiviare documenti, anche fiscali, in formato digitale.
Perchè I-Sign?
I-Sign è la soluzione più semplice per poter concretamente effettuare la Conservazione Sostitutiva dei documenti informatici mantenendone il valore legale e fiscale, in conformità con la normativa vigente.
Quali documenti posso archiviare con la Conservazione Sostitutiva?
Grazie alla normativa è possibile conservare digitalmente tutti i documenti, anche con rilevanza fiscale, che siano NON unici ovvero eventualmente ricostruibili tramite altri documenti
| Non Unici (archiviabili) | Unici (NON archiviabili) |
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Cosa accade nel caso di un ispezione fiscale?
La normativa prevede (art. 6 D.M. 23 genn 1004) di poter rendere disponibile il documenti in formato elettronico e su supporto cartaceo, i documenti devono ovviamente essere immodificabili e conservati con firma digitale e marcatura temporale.
Al fine di favorire l'attività di controllo la norma elenca gli elementi che I-Sign rende ricercabili per quanto riguarda i documenti con rilevanza fiscale, ovvero:
- Cognome
- Nome
- Denominazione
- Codice Fiscale
- Partita IVA
- Data
- Associazioni logiche di questi ultimi
Quando è necessario firmare digitalmente ogni singola fattura prima per poi procedere alla conservazione sostitutiva?
purtroppo esiste una lacuna nella normativa, che dovrebbe essere presto corretta, che obbliga alla firma digitale della singola fattura nel momento dell'emissione della stessa.
Quando parlando di emissione si intende la consegna, la spedizione, la trasmissione o in ogni modo la disponibilità per il soggetto attivo della fattura.
Questo implica nel caso di conservazione sostitutiva delle fatture attive (copia interna) che debba essere effettuata nel momento in cui la fattura stessa viene emessa.
Quando è necessario Comunicare l'impronta alla Agenzia delle Entrate?
Teoricamente entro il mese successivo alla scadenza dei termini per la presentazionde delle dichiarazioni dell'anno successivo.
Attualmente siamo in attesa del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che indicherà le modalità e i tecnicismi, NON si è quindi tenuti alla comunicazione dell'impronta.
Imposta di bollo, come viene assolta sui documenti informatici?
Deve essere effettuata un comunicazione preventiva presso l'ufficio delle entrate competente con il numero presunto di documenti che potranno essere emessi e l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
Entro il mese di Gennaio dell'anno seguente deve essere presentata una comunicazione consuntiva con relativa richiesta di rimborso o compensazione.
L'imposto corrisposto risultante dalla comunicazione consuntiva viene assunto come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso.
Imposta di bollo, come la pago?
Il soggetto interessato, ai sensi del comma 1, in base al proprio domicilio fiscale "...presenta all'ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente il numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno nonchè l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta".
Tale comunicazione consente di stabilire l'imposta presunta da versare e pertanto deve contenere:
- il numero di atti e documenti informatici - distinti per tipologia, in conformità agli articoli della tariffa - che si presume saranno emessi nel corso dell'anno;
- l'imposta dovuta su ogni singolo documento;
- l'importo globale dell'imposta relativo ad ogni articolo della tariffa;
- la somma complessivamente dovuta
- gli estremi dell'avvenuto pagamento
La fattura inviata tramite posta elettronica è una "fattura elettronica" ?
NO, in questo caso la posta elettronica è un mezzo di spedizione della fattura: è obbligatorio per il ricevente, la stampa della fattura e non è invece obbligatorio che la fattura sia resa immodificabile tramite firma elettronica e riferimento temporale.
Cosa implica l'emissione di una "fattura elettronica" ?
La fattura elettronica può essere emessa unicamente con il consenso del ricevente e si considera emessa nel momento in cui viene resa disponibile al ricevente.
La fattura elettronica deve necessariamente essere firmata digitalmente e contenere il riferimento temporale, inoltre le fatture elettroniche devono essere archiviate nella stessa forma (elettronica).
Quando devo conservare in modalità sostitutiva i documenti diversi dalle fatture (attive) ?
La "cadenza annuale" dei restanti documenti (art.3 comma 2 DM 23 gen.2004) viene individuata nel momento in cui non è più ammessa alcuna registrazione in base alla normativa vigente (DL 10 giugno 1994 n° 357)







